Relazione Tecnica Integrata

La Relazione di conformità urbanistica e catastale o Relazione Tecnica Integrata (RTI) è un documento che attesta la conformità urbanistica, edilizia e catastale dell'immobile.
Viene redatto e firmato da un tecnico professionista abilitato (architetto, ingegnere, geometra), in possesso della dovuta competenza ed esperienza, dopo aver visionato l'immobile e la documentazione depositata al Comune e al Catasto.

In altre parole permette di verificare se l'immobile presenta una difformità o un abuso edilizio. La struttura, infatti, potrebbe essere stata realizzata o modificata in maniera difforme, e quindi differente, rispetto al progetto presentato al Comune di riferimento.

Se devi vendere o acquistare un immobile è fondamentale sapere prima se ci sono delle irregolarità edilizie e se queste sono sanabili o insanabili, al fine di valutare la commerciabilità dell'immobile e per metterti al riparo da qualsiasi problema.

Non tutti sanno...
Contrariamente a quanto pensano in molti, non è compito del notaio verificare la regolarità urbanistica e catastale.
Avete mai visto un notaio che va a controllare le misure di un immobile?
Al notaio spetta il compito di verificare l'identità delle parti, la situazione ipotecaria dell'immobile e la situazione catastale ai soli fini fiscali.

Di chi è la responsabilità?
La conformità urbanistica di un immobile, è resa dal venditore con una dichiarazione in sede di rogito notarile (così come confermato da una sentenza della Corte di Cassazione, n° 11628 del 26 Marzo 2012), mentre al notaio non spetta nessun obbligo di verifica riguardo tale dichiarazione.
Stesso discorso vale anche per l'agenzia immobiliare, la quale non ha nessun obbligo o responsabilità sulla verifica e presenza di eventuali difformità relative all'abitazione.
Di conseguenza, la responsabilità di tali abusi o irregolarità edilizie resta in capo al venditore fino alla vendita dell'immobile, dopodichè la stessa passerà all'acquirente.
Quest'ultimo, inoltre, dovrà accollarsi anche gli oneri economici per un'eventuale regolarizzazione, oltre che le sanzioni di natura penale.

Attenzione alle false dichiarazioni
L'entrata in vigore del DL 78/2010 convertito in legge 30 luglio 2010 n 22, prevede la nullità dell'Atto Notarile per la mancata "conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie".
Il venditore che afferma dichiarazioni false al Notaio sulla conformità allo stato di fatto dell'immobile, tacendone gli abusi edilizi, incorre nel reato penale di FALSO IN ATTO PUBBLICO (cassazione penale II n 28703/2010).

In conclusione, prima di effettuare qualsiasi compravendita, è sempre bene far verificare da parte di un professionista la conformità urbanistica edilizia di un immobile.

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I tempi di stesura della Relazione sono condizionati dal Comune, che può impiegare fino a 30 giorni lavorativi per fornire la documentazione riguardante il tuo immobile.

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